IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le  "Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato";
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della soppressione delle gestioni fuori  bilancio  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26  della  citata legge n.
559/1993, e' stata soppressa e  posta  in  liquidazione  la  gestione
fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali
ed   ambientali   e  denominata  "Spese  generali  di  funzionamento-
contabilita'   speciale   n.   1394/4"   presso   la   Soprintendenza
archeologica di Napoli e Caserta;
  Vista  la  relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della
gestione fuori bilancio sopra specificata;
  Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione
fuori bilancio sono state ultimate, per cui,  a  norma  dell'art.  13
della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio "Spese
generali di funzionamento - contabilita' speciale n.  1394/4"  presso
la  Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta e' chiusa a tutti
gli effetti.